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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 luglio 1982, n. 30

INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DEL PERSONALE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 Sito esterno E ALLE LEGGI 21 OTTOBRE 1978, N. 641; 17 AGOSTO 1974, N. 386; 29 GIUGNO 1977, N. 349; 23 DICEMBRE 1978, N. 833 E 22 DICEMBRE 1979, N. 642.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 dell' 8 luglio 1982

Art. 7
Trattamento economico
La posizione economica del personale inquadrato ai sensi della presente legge è determinato in base alle seguenti disposizioni:
a) per il personale che ha titolo all'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 Sito esterno, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti e di eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti, per i dipendenti regionali, ai sensi della legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, dall'1 febbraio 1981;
b) per il personale proveniente dallo Stato, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981. Per la determinazione del maturato economico si tiene inoltre conto dei miglioramenti economici decorrenti dall'1 febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dall'accordo nazionale di provenienza per il triennio 1979- 1981. Sono esclusi i benefici economici decorrenti, per i dipendenti regionali, ai sensi della legge regionale n. 9 del 3 marzo 1981, dall'1 febbraio 1981;
c) al personale degli Enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979- 1981 e, eventualmente, nel triennio precedente, sono attribuiti benefici economici già previsti per i dipendenti regionali sia ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento sia per le competenze relative ai predetti periodi di vuoto contrattuale. Al personale degli enti soppressi, il cui trattamento economico e, in forza degli ordinamenti di provenienza, quello dei dipendenti civili dello Stato, sono attribuiti i benefici economici e contrattuali relativi a tale personale sino all'1 febbraio 1981, fermo restando che questi non possono accumularsi con i benefici economici disposti per lo stesso periodo, nei confronti dei dipendenti regionali;
d) la posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta. E' altresì riconosciuto il " maturato in itinere " con le modalità indicate nella legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.
Dall'1 febbraio 1981 compete la progressione economica prevista per i dipendenti regionali dalla legge regionale 3 marzo 1981, n. 9, fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in forza dell'accordo di provenienza vigente all'1 febbraio 1981, se più favorevoli.

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