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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1982, n. 31

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981, N. 42, RECANTE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 9 luglio 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
All'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni.
Il terzo comma è così integrato:
"In sede di prima applicazione della presente legge, tale denuncia deve essere presentata al Comune entro il termine del 31 maggio 1982".
Il quinto comma è così sostituito:
"I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati dall'organo comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. In sede di riclassificazione quinquennale il Comune provvede entro il termine di centocinquanta giorni. Per la prima applicazione della presente legge, il Comune provvede entro il 30 settembre 1982."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 luglio 1982

Note del Redattore:

Legge è di pura modifica della L.R. 30 novembre 1981 n. 42, che, ai sensi dell'art. 46, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004 n. 16, risulta abrogata dal 18/09/07, a seguito della pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta n. 916/07.

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