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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1982, n. 32

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1982, N. 19 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA"

(Legge di pura modifica degli articoli 22, 26, 28, 29, 31 e 44 della L.R. 4 maggio 1982 n. 19)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 20 luglio 1982

Art. 4
Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici
L'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:
" Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla Giunta regionale per tutte le Unità Sanitarie Locali appartenenti alla stessa provincia.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma precedente sono nominate dalla Giunta regionale nella seguente composizione:
- dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo rappresentante, che la presiede;
- da un professore di ruolo o associato della facoltà di farmacia designato da una facoltà di farmacia;
- da due farmacisti esercenti in farmacia da almeno cinque anni, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti;
- da un farmacista del ruolo regionale ovvero del ruolo nominativo regionale con posizione funzionale non inferiore a quella prevista al punto 1 - tabella B dell'allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
- da un collaboratore amministrativo di livello apicale della Regione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo della Regione.
La Giunta regionale approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Unità Sanitarie Locali e ai Sindaci interessati. Nell'espletamento degli adempimenti connessi all'assegnazione delle sedi messe a concorso, la Giunta regionale si avvale dei servizi delle Unità Sanitarie Locali ".
Sito esterno

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