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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1982, n. 32

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1982, N. 19 "NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, VETERINARIA E FARMACEUTICA"

(Legge di pura modifica degli articoli 22, 26, 28, 29, 31 e 44 della L.R. 4 maggio 1982 n. 19)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 81 del 20 luglio 1982

INDICE

Art. 2 - Competenze della Regione
Art. 3 - Competenze dell'Unità Sanitaria Locale
Art. 4Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 22 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, in fine, dopo il punto
" 9"
, è così integrato: Sito esterno
"10) le funzioni indicate nell'art. 7, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833."
Sito esterno
Art. 2
Competenze della Regione
L'art. 26 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:
"Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:
a) formazione della pianta organica delle farmacie;
b) revisione biennale della pianta organica delle farmacie
c) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
d) istituzione di farmacie succursali.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti indicati nel comma precedente sentiti i pareri dei Consigli comunali e dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessati e di una apposita Commissione nominata dall'Assessore regionale alla Sanità per ogni provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale o del ruolo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'Associazione titolari di farmacie più rappresentative, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.
I suddetti pareri vanno comunicati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di richiesta. "
Art. 3
Competenze dell'Unità Sanitaria Locale
L'art. 28 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:
" Sono di competenza del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria Locale le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:
a) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;
b) erogazione di indennità e contributi alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici secondo le norme di cui alla presente legge e della legge 8 marzo 1968, n. 221 Sito esterno;
c) assegnazioni per l'incentivazione all'apertura di farmacie in zone disagiate;
d) disciplina dei turni notturni e festivi e delle ferie delle farmacie;
e) sostituzione temporanea del titolare o del direttore della farmacia;
f) comunicazione, da parte del direttore o del titolare della farmacia, dell'assunzione e della dimissione degli addetti all'esercizio farmaceutico;
g) tenuta ed aggiornamento dell'albo nazionale dei titolari di farmacia e dell'archivio dati delle farmacie;
h) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto previsto dai precedenti artt. 26 e 27 e dal successivo art. 36.
Il Comitato di gestione determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni, sentita la Commissione di cui al secondo comma del precedente art. 26, la quale è tenuta a comunicare il proprio parere, a pena di decadenza, entro novanta giorni ".
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Art. 4
Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali - Composizione delle Commissioni giudicatrici
L'art. 29 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituito:
" Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalla Giunta regionale per tutte le Unità Sanitarie Locali appartenenti alla stessa provincia.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma precedente sono nominate dalla Giunta regionale nella seguente composizione:
- dall'Assessore regionale alla Sanità o da un suo rappresentante, che la presiede;
- da un professore di ruolo o associato della facoltà di farmacia designato da una facoltà di farmacia;
- da due farmacisti esercenti in farmacia da almeno cinque anni, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine provinciale dei farmacisti;
- da un farmacista del ruolo regionale ovvero del ruolo nominativo regionale con posizione funzionale non inferiore a quella prevista al punto 1 - tabella B dell'allegato 1 al DPR 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
- da un collaboratore amministrativo di livello apicale della Regione.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo della Regione.
La Giunta regionale approva le graduatorie e provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso, dandone comunicazione alle Unità Sanitarie Locali e ai Sindaci interessati. Nell'espletamento degli adempimenti connessi all'assegnazione delle sedi messe a concorso, la Giunta regionale si avvale dei servizi delle Unità Sanitarie Locali ".
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Art. 5
La lettera a) del primo comma dell'art. 31 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, è così sostituita:
"a) attività propositiva e istruttoria degli atti di competenza del Sindaco e del Comitato di gestione; ".
Art. 6
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 16 luglio 1982

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