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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 1
Finalità
Nell'ambito degli interventi volti a promuovere l'occupazione, la formazione professionale dei giovani e l'organizzazione sociale del lavoro, la Regione Emilia - Romagna con la presente legge intende consolidare ed estendere la cooperazione e l'associazionismo fra le giovani generazioni.
Al fine di sviluppare l'impegno diretto dei giovani nelle diverse forme di imprenditorialità associata, cooperativa ed autogestita, la presente legge promuove:
a) la costituzione ed il consolidamento economico - imprenditoriale delle cooperative o forme associative giovanili;
b) l'inserimento qualificato dei giovani nelle cooperative o forme associative;
c) la formazione professionale dei giovani nelle cooperative o forme associative.
Per forme associative devono intendersi i consorzi di società cooperative, nonchè i consorzi e le società consortili di artigiani o di piccole e medie imprese, costituiti ai sensi delle norme vigenti.
Per cooperative e forme associative giovanili devono intendersi le cooperative e le forme associative formate per più del 60% da giovani in età fra i 18 ed i 29 anni, ivi comprese quelle costituite dai giovani di cui all'articolo 22 della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e successive modificazioni.
Ai giovani associati nelle cooperative di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma secondo, della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e successive modificazioni.

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