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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 10
Regolamento di esecuzione
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere della Consulta regionale della cooperazione, emana il regolamento di esecuzione della presente legge, disciplinando:
a) i requisiti richiesti per i soggetti ed i progetti di cui al precedente articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge;
b) le spese ammissibili a contributo ai sensi dei precedenti articoli 3 e 5;
c) le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande per contributi od agevolazioni;
d) i criteri per l'approvazione dei progetti e per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, nonchè le relative procedure amministrative;
e) le condizioni e le modalità di liquidazione dei contributi stessi;
f) le procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8;
g) il complesso degli elementi conoscitivi che le cooperative o forme associative sono tenute a fornire alla Giunta regionale ai sensi del sesto comma del precedente articolo 9, le modalità tecniche e le cadenze temporali secondo cui tali elementi conoscitivi devono essere comunicati, nonchè i criteri e le procedure relativi all'organizzazione e all'aggiornamento dello schedario di cui ai commi terzo, quarto, quinto, settimo ed ottavo del precitato articolo 9.

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