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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 11
Norma transitoria
Le cooperative o forme associative giovanili ai sensi del precedente articolo 1 possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge anche in relazione ad attività od opere già iniziate, se ed in quanto le predette attività od opere rientrino in progetti di sviluppo che rispondano alle finalità ed ai criteri generali di cui al primo comma del precedente articolo 2.
La concessione dei suddetti benefici viene effettuata ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8, secondo il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 10, e, ai sensi del quarto comma del precedente articolo 2, ha carattere sostitutivo rispetto ad eventuali altri contributi od agevolazioni concesse alle cooperative o forme associative giovanili per le medesime iniziative.
L'erogazione dei benefici stessi è subordinata alla condizione che la documentazione giustificativa in possesso delle cooperative o forme associative giovanili risponda ai requisiti fissati dal suddetto regolamento di esecuzione, ed avviene secondo le modalità in esso previste.

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