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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 12
Copertura finanziaria e autorizzazione di spesa
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L.3.400.000.000 nel quadriennio 1982- 1985, di cui L.1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi allocati nel Bilancio pluriennale 1982- 1985, nell'ambito del Programma 01 " Sviluppo dell' industria, della cooperazione e problemi del lavoro "; Settore 03 - " Industria - Cooperazione - Artigianato e Problemi del Lavoro "; Sezione 3a " Attività Produttive " e con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio 1982, in corrispondenza delle autorizzazioni di intervento specificatamente previste dai precedenti articoli 3, 5, 8 e 9.Settore 03 - " Industria - Cooperazione - Artigianato e Problemi del Lavoro "; Sezione 3a " Attività Produttive " e con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio 1982, in corrispondenza delle autorizzazioni di intervento specificatamente previste dai precedenti articoli 3, 5, 8 e 9.
Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata la spesa di L.1.000.000.000, da iscrivere in quattro appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio stesso, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante l'utilizzazione dei fondi di cui al Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo ", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 3 dell'elenco n. 2 annesso alla legge di Bilancio per l'esercizio 1982.
Per gli esercizi successivi al 1982, sarà la legge di Bilancio a stabilire l'ammontare della quota annua da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte, sull'ammontare complessivo di 3.400.000.000 dell'autorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dal 1 comma dell'art. 12 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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