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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 2
Destinatari degli interventi
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative giovanili, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti di sviluppo, massimo quinquennali, rispondenti alle finalità di cui al precedente articolo 1. Tali progetti devono:
a) definire specificamente gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;
b) dimostrare che l'organismo proponente è in grado di produrre beni o servizi secondo i criteri dell'efficienza e dell'economicità, garantendo quindi la stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro;
c) provvedere, qualora comprendano programmi di risanamento o di ricapitalizzazione, che i programmi stessi vengano realizzati almeno per il 30% con l'apporto diretto dei soci;
d) assicurare ai giovani un' occupazione ed una qualificazione professionale adeguate, garantendo a tal fine che i giovani stessi svolgano almeno il 50% dell'attività lavorativa complessivamente prevista.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti di sviluppo, di durata non inferiore ai due anni, in cui:
a) sia prevista, per le finalità di cui al precedente articolo 1, l'associazione di almeno 9 giovani fra i 18 ed i 29 anni, o il loro inserimento nelle cooperative o forme associative attraverso rapporti di lavori, rapporti di lavoro part - time e contratti di formazione;
b) sia individuata, nell'ambito dei processi produttivi aziendali, la specifica ed organica attività in cui i giovani stessi saranno inseriti, così che ne venga valorizzata e promossa la professionalità.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti relativi ad interventi di formazione professionale dei giovani, da realizzarsi attraverso periodi di tirocinio pratico e di esperienza presso le aziende stesse, o mediante sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno e dalla Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
Le suddette cooperative o forme associative possono presentare i progetti di cui ai commi precedenti solo in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri incentivi previsti da norme regionali, statali o comunitarie. Le suddette cooperative o forme associative decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge, qualora ottengano, per le attività previste dai progetti approvati, altri contributi od agevolazioni.
I progetti di cui ai commi precedenti devono essere predisposti in modo tale che la Regione Emilia - Romagna possa usufruire dei contributi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.

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