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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 4
Incentivi previsti dalle leggi di settore
Nella concessione degli incentivi previsti dalla vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, vengono riconosciute prioritarie le domande presentate dalle cooperative o forme associative, in relazione ai progetti di cui al precedente articolo 2, se ed in quanto i progetti stessi promuovano il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani in conformità ai fini, alle condizioni ed ai requisiti posti dalle suddette leggi di settore. Le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili usufruiscono della priorità assoluta.

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