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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 7
Approvazione dei progetti e concessione dei contributi
Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di incentivazione settoriale e di delega delle funzioni regionali, nonchè dal successivo articolo 8, la Giunta regionale:
a) provvede all'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo 2 ed alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, secondo il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 10, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Consulta regionale della cooperazione di cui all'articolo 2 della Legge regionale 17 marzo 1980, n. 17;
b) verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e, in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalità indicate nei progetti, può disporre la cessazione o la revoca dei benefici stessi, previo parere della Consulta regionale della cooperazione;
c) accetta le condizioni di cui al quarto comma del precedente articolo 2 ed adotta i relativi provvedimenti.
Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Azienda Regionale delle Foreste ( ARF), dell'Istituto per i Beni artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia - Romagna e dell'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio ( ERVET SpA).

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