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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

Art. 9
Relazione annuale, attività di ricerca, schedario delle cooperative e forme associative
La Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sulle caratteristiche e sulle prospettive della partecipazione dei giovani alle forme imprenditoriali associate, cooperative ed autogestite, in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.
A tal fine la Giunta regionale effettua, promuove e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della Consulta regionale della cooperazione, degli Enti di cui al precedente articolo 6, degli Enti locali e degli organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Giunta regionale, inoltre, per la realizzazione delle suddette iniziative, può stipulare convenzioni con istituti o centri di ricerca pubblici o privati.
Per gli adempimenti e le attività di cui ai commi precedenti e per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, è istituito presso la Giunta regionale, che può delegare la funzione ad un solo membro, lo schedario delle cooperative e forme associative di cui al precedente articolo 2.
Le suddette cooperative o forme associative vengono iscritte nello schedario alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni relative ai progetti di cui al precitato articolo 2.
Lo schedario:
a) è organizzato sulla base degli elementi conoscitivi che le cooperative o le forme associative forniscono ai sensi del comma seguente, e secondo le modalità definite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 10;
b) è tenuto distintamente per sezioni corrispondenti ai settori di attività, ed è diviso per province.
La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui alla lettera a) del comma precedente è condizione per la presentazione delle domande e per l'eventuale successiva erogazione dei benefici previsti dalla presente legge.
Per l'organizzazione e l'aggiornamento dello schedario, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituita un' apposita segreteria tecnica di cui fanno parte esperti designati dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, e di cui è nominato responsabile un collaboratore regionale di livello non inferiore al VI.
Lo schedario è estensibile a chiunque ne faccia richiesta.

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