Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 30/06/2014 | ||
2. | 30/06/2014 | ||
3. | 30/06/2014 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/1982
LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982
Art. 3
Spese di avviamento e funzionamento delle cooperative o forme associative giovanili
Nei primi tre anni di attività, le cooperative o forme associative giovanili possono ottenere contributi, nella misura massima del 70% della spesa ammessa, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione dei progetti di sviluppo di cui al primo comma del precedente articolo 2, se ed in quanto le iniziative ed attività previste dai progetti stessi rientrino nelle materie di competenza regionale. Tali contributi vengono erogati annualmente in un' unica soluzione.