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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL' IMPRENDITORIALITA' COOPERATIVA ED ASSOCIATA FRA I GIOVANI E PER LA LORO FORMAZIONE PROFESSIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 88 del 29 luglio 1982

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari degli interventi
Art. 3 - Spese di avviamento e funzionamento delle cooperative o forme associative giovanili
Art. 4 - Incentivi previsti dalle leggi di settore
Art. 5 - Investimenti non realizzabili con gli incentivi previsti dalla legislazione vigente
Art. 6 - Assistenza alle cooperative o forme associative
Art. 7 - Approvazione dei progetti e concessione dei contributi
Art. 8 - Approvazione dei progetti e concessione dei contributi a favore delle cooperative o forme associative agricole
Art. 9 - Relazione annuale, attività di ricerca, schedario delle cooperative e forme associative
Art. 10 - Regolamento di esecuzione
Art. 11 - Norma transitoria
Art. 12 - Copertura finanziaria e autorizzazione di spesa
Art. 13 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
Nell'ambito degli interventi volti a promuovere l'occupazione, la formazione professionale dei giovani e l'organizzazione sociale del lavoro, la Regione Emilia - Romagna con la presente legge intende consolidare ed estendere la cooperazione e l'associazionismo fra le giovani generazioni.
Al fine di sviluppare l'impegno diretto dei giovani nelle diverse forme di imprenditorialità associata, cooperativa ed autogestita, la presente legge promuove:
a) la costituzione ed il consolidamento economico - imprenditoriale delle cooperative o forme associative giovanili;
b) l'inserimento qualificato dei giovani nelle cooperative o forme associative;
c) la formazione professionale dei giovani nelle cooperative o forme associative.
Per forme associative devono intendersi i consorzi di società cooperative, nonchè i consorzi e le società consortili di artigiani o di piccole e medie imprese, costituiti ai sensi delle norme vigenti.
Per cooperative e forme associative giovanili devono intendersi le cooperative e le forme associative formate per più del 60% da giovani in età fra i 18 ed i 29 anni, ivi comprese quelle costituite dai giovani di cui all'articolo 22 della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e successive modificazioni.
Ai giovani associati nelle cooperative di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma secondo, della legge 1 giugno 1977, n. 285 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 2
Destinatari degli interventi
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative giovanili, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti di sviluppo, massimo quinquennali, rispondenti alle finalità di cui al precedente articolo 1. Tali progetti devono:
a) definire specificamente gli obiettivi produttivi ed occupazionali perseguiti;
b) dimostrare che l'organismo proponente è in grado di produrre beni o servizi secondo i criteri dell'efficienza e dell'economicità, garantendo quindi la stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro;
c) provvedere, qualora comprendano programmi di risanamento o di ricapitalizzazione, che i programmi stessi vengano realizzati almeno per il 30% con l'apporto diretto dei soci;
d) assicurare ai giovani un' occupazione ed una qualificazione professionale adeguate, garantendo a tal fine che i giovani stessi svolgano almeno il 50% dell'attività lavorativa complessivamente prevista.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti di sviluppo, di durata non inferiore ai due anni, in cui:
a) sia prevista, per le finalità di cui al precedente articolo 1, l'associazione di almeno 9 giovani fra i 18 ed i 29 anni, o il loro inserimento nelle cooperative o forme associative attraverso rapporti di lavori, rapporti di lavoro part - time e contratti di formazione;
b) sia individuata, nell'ambito dei processi produttivi aziendali, la specifica ed organica attività in cui i giovani stessi saranno inseriti, così che ne venga valorizzata e promossa la professionalità.
Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative o forme associative, costituite ai sensi delle norme vigenti, che presentino progetti relativi ad interventi di formazione professionale dei giovani, da realizzarsi attraverso periodi di tirocinio pratico e di esperienza presso le aziende stesse, o mediante sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 Sito esterno e dalla Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
Le suddette cooperative o forme associative possono presentare i progetti di cui ai commi precedenti solo in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri incentivi previsti da norme regionali, statali o comunitarie. Le suddette cooperative o forme associative decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge, qualora ottengano, per le attività previste dai progetti approvati, altri contributi od agevolazioni.
I progetti di cui ai commi precedenti devono essere predisposti in modo tale che la Regione Emilia - Romagna possa usufruire dei contributi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Art. 3
Spese di avviamento e funzionamento delle cooperative o forme associative giovanili
Nei primi tre anni di attività, le cooperative o forme associative giovanili possono ottenere contributi, nella misura massima del 70% della spesa ammessa, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione dei progetti di sviluppo di cui al primo comma del precedente articolo 2, se ed in quanto le iniziative ed attività previste dai progetti stessi rientrino nelle materie di competenza regionale. Tali contributi vengono erogati annualmente in un' unica soluzione.
Art. 4
Incentivi previsti dalle leggi di settore
Nella concessione degli incentivi previsti dalla vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, vengono riconosciute prioritarie le domande presentate dalle cooperative o forme associative, in relazione ai progetti di cui al precedente articolo 2, se ed in quanto i progetti stessi promuovano il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani in conformità ai fini, alle condizioni ed ai requisiti posti dalle suddette leggi di settore. Le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili usufruiscono della priorità assoluta.
Art. 5
Investimenti non realizzabili con gli incentivi previsti dalla legislazione vigente
Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 2, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione regionale, statale e comunitaria, le cooperative o forme associative possono ottenere un contributo in conto capitale in misura corrispondente a quella prevista dalle vigenti leggi di settore o di comparto, e comunque in misura non superiore al 70% della spesa ammessa a contributo, se ed in quanto i suddetti investimenti si riferiscano ad iniziative ed attività che rientrino nelle materie di competenza regionale. Nella concessione dei suddetti contributi vengono riconosciute prioritarie le domande presentate dalle cooperative o forme associative giovanili.
Art. 6
Assistenza alle cooperative o forme associative
L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo( ERSA), l'Azienda Regionale delle Foreste( ARF), l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia - Romagna e l'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio( ERVET SpA), nei rispettivi ambiti di competenza, prestano alle cooperative o forme associative l'assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 2, nonchè l'assistenza relativa alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni in ordine ai progetti stessi.
Art. 7
Approvazione dei progetti e concessione dei contributi
Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di incentivazione settoriale e di delega delle funzioni regionali, nonchè dal successivo articolo 8, la Giunta regionale:
a) provvede all'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo 2 ed alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, secondo il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 10, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Consulta regionale della cooperazione di cui all'articolo 2 della Legge regionale 17 marzo 1980, n. 17;
b) verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e, in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalità indicate nei progetti, può disporre la cessazione o la revoca dei benefici stessi, previo parere della Consulta regionale della cooperazione;
c) accetta le condizioni di cui al quarto comma del precedente articolo 2 ed adotta i relativi provvedimenti.
Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Azienda Regionale delle Foreste ( ARF), dell'Istituto per i Beni artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia - Romagna e dell'Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio ( ERVET SpA).
Art. 8
Approvazione dei progetti e concessione dei contributi a favore delle cooperative o forme associative agricole
Per quanto attiene alle cooperative e forme associative di cui al precedente articolo 2 operanti in agricoltura, oltre a svolgere le funzioni di cui al precedente articolo 6, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo:
a) presta l'Assistenza tecnica per la formulazione e l'attuazione di progetti di ammodernamento delle strutture agricole e di valorizzazione delle produzioni che rientrino nelle indicazioni dei programmi regionali di settore e nei piani agricoli zonali, nonchè l'assistenza relativa alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni in ordine ai progetti stessi;
b) svolge l'assistenza di cui all'art. 9 della Legge regionale 26 ottobre 1979, n. 37, per l'utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;
c) provvede all'approvazione dei progetti di sviluppo di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 2 ed alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, secondo il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 10, previo parere della competente Commissione consiliare e della Consulta regionale della cooperazione;
d) verifica, attraverso controlli annuali, lo stato di attuazione dei progetti di sviluppo che usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge e, in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione degli incentivi concessi non conforme alle finalità indicate nei progetti, è tenuto a proporre la cessazione o la revoca dei benefici stessi alla Giunta regionale, che provvede ai sensi del precedente articolo 7, lettera b);
e) accerta le condizioni di cui al quarto comma del precedente articolo 2 e propone alla Giunta regionale l'adozione dei relativi provvedimenti.
Art. 9
Relazione annuale, attività di ricerca, schedario delle cooperative e forme associative
La Giunta regionale, contestualmente al disegno di legge per l'approvazione del bilancio annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonchè sulle caratteristiche e sulle prospettive della partecipazione dei giovani alle forme imprenditoriali associate, cooperative ed autogestite, in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.
A tal fine la Giunta regionale effettua, promuove e coordina rilevazioni statistiche, indagini e ricerche, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, della Consulta regionale della cooperazione, degli Enti di cui al precedente articolo 6, degli Enti locali e degli organi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Giunta regionale, inoltre, per la realizzazione delle suddette iniziative, può stipulare convenzioni con istituti o centri di ricerca pubblici o privati.
Per gli adempimenti e le attività di cui ai commi precedenti e per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, è istituito presso la Giunta regionale, che può delegare la funzione ad un solo membro, lo schedario delle cooperative e forme associative di cui al precedente articolo 2.
Le suddette cooperative o forme associative vengono iscritte nello schedario alla presentazione delle domande per contributi od agevolazioni relative ai progetti di cui al precitato articolo 2.
Lo schedario:
a) è organizzato sulla base degli elementi conoscitivi che le cooperative o le forme associative forniscono ai sensi del comma seguente, e secondo le modalità definite dal regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 10;
b) è tenuto distintamente per sezioni corrispondenti ai settori di attività, ed è diviso per province.
La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui alla lettera a) del comma precedente è condizione per la presentazione delle domande e per l'eventuale successiva erogazione dei benefici previsti dalla presente legge.
Per l'organizzazione e l'aggiornamento dello schedario, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è istituita un' apposita segreteria tecnica di cui fanno parte esperti designati dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, e di cui è nominato responsabile un collaboratore regionale di livello non inferiore al VI.
Lo schedario è estensibile a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 10
Regolamento di esecuzione
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere della Consulta regionale della cooperazione, emana il regolamento di esecuzione della presente legge, disciplinando:
a) i requisiti richiesti per i soggetti ed i progetti di cui al precedente articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla presente legge;
b) le spese ammissibili a contributo ai sensi dei precedenti articoli 3 e 5;
c) le modalità di presentazione dei progetti e delle relative domande per contributi od agevolazioni;
d) i criteri per l'approvazione dei progetti e per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 5, nonchè le relative procedure amministrative;
e) le condizioni e le modalità di liquidazione dei contributi stessi;
f) le procedure per l'effettuazione dei controlli e per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli 7 ed 8;
g) il complesso degli elementi conoscitivi che le cooperative o forme associative sono tenute a fornire alla Giunta regionale ai sensi del sesto comma del precedente articolo 9, le modalità tecniche e le cadenze temporali secondo cui tali elementi conoscitivi devono essere comunicati, nonchè i criteri e le procedure relativi all'organizzazione e all'aggiornamento dello schedario di cui ai commi terzo, quarto, quinto, settimo ed ottavo del precitato articolo 9.
Art. 11
Norma transitoria
Le cooperative o forme associative giovanili ai sensi del precedente articolo 1 possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge anche in relazione ad attività od opere già iniziate, se ed in quanto le predette attività od opere rientrino in progetti di sviluppo che rispondano alle finalità ed ai criteri generali di cui al primo comma del precedente articolo 2.
La concessione dei suddetti benefici viene effettuata ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8, secondo il regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 10, e, ai sensi del quarto comma del precedente articolo 2, ha carattere sostitutivo rispetto ad eventuali altri contributi od agevolazioni concesse alle cooperative o forme associative giovanili per le medesime iniziative.
L'erogazione dei benefici stessi è subordinata alla condizione che la documentazione giustificativa in possesso delle cooperative o forme associative giovanili risponda ai requisiti fissati dal suddetto regolamento di esecuzione, ed avviene secondo le modalità in esso previste.
Art. 12
Copertura finanziaria e autorizzazione di spesa
Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti complessivamente a L.3.400.000.000 nel quadriennio 1982- 1985, di cui L.1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi allocati nel Bilancio pluriennale 1982- 1985, nell'ambito del Programma 01 " Sviluppo dell' industria, della cooperazione e problemi del lavoro "; Settore 03 - " Industria - Cooperazione - Artigianato e Problemi del Lavoro "; Sezione 3a " Attività Produttive " e con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio 1982, in corrispondenza delle autorizzazioni di intervento specificatamente previste dai precedenti articoli 3, 5, 8 e 9.Settore 03 - " Industria - Cooperazione - Artigianato e Problemi del Lavoro "; Sezione 3a " Attività Produttive " e con l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Bilanci a partire dall'esercizio 1982, in corrispondenza delle autorizzazioni di intervento specificatamente previste dai precedenti articoli 3, 5, 8 e 9.
Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata la spesa di L.1.000.000.000, da iscrivere in quattro appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio stesso, che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante l'utilizzazione dei fondi di cui al Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo ", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma dalla voce n. 3 dell'elenco n. 2 annesso alla legge di Bilancio per l'esercizio 1982.
Per gli esercizi successivi al 1982, sarà la legge di Bilancio a stabilire l'ammontare della quota annua da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte, sull'ammontare complessivo di 3.400.000.000 dell'autorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dal 1 comma dell'art. 12 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 13
Variazione di bilancio
Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento:
Cap. 18765 " Assegnazioni all'ERSA per la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani nel settore dell' agricoltura "( cni) (Parte 1a - Sez. 3a - Settore 02 - Programma 09 - Rubrica 5a)( Classif. ISTAT: 02 - Funz. di sviluppo; 01 - Funz. propria; 02 - Titolo 2 ; 10 - Classif. funz.; 34 - Classif. econ.; 10 - Classif. per settori d' intervento; 30 - Classif. econ. di 2 grado). Competenza L.600.000.000 Cassa L.550.000.000 Cap. 21160 " Contributi alle cooperative o forme associative giovanili, per la copertura dei costi di avviamento e di funzionamento connessi alla realizzazione di progetti di sviluppo "( cni) (Parte 1a - Sez. 3a - Settore 03 - Programma 01 - Rubrica 5a)( Classif. ISTAT: 02 - Funz. di sviluppo; 01 - Funz. propria; 01 - Titolo 1 ; 10 Classif. funz.; 59 - Classif. econ.; 02 - Classif. per settori d' intervento; 20 - Classif. econ. di 2 grado).
Competenza L.124.000.000
Cassa L.100.000.000
Cap. 21165 " Contributi in c/ capitale alle cooperative e forme associative per la realizzazione di investimenti previsti dai progetti relativi allo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo fra i giovani, non finanziabili ai sensi della vigente legislazione "( cni) (Parte 1a - Sezione 3a - Settore 03 - Programma 01 - Rubrica 5a) ( Classif. ISTAT: 02 - Funz. sviluppo; 01 - Funz. propria; 02 - Titolo 2 ; 10 - Classif. funz.; 38 - Classif. econ.; 02 Classif. per settori d' intervento; 30 - Classif. econ. di 2 grado)
Competenza L.256.000.000
Cassa L.200.000.000
Cap. 21170 " Spese per studi, indagini e rilevazioni statistiche inerenti la cooperazione e l'associazionismo giovanile e per l'istituzione dello schedario delle cooperative e forme associative "( cni) (Parte 1a - Sezione 3a - Settore 03 - Programma 01 - Rubrica 5a)( Classif. ISTAT: 02 - Spese di sviluppo; 01 - Funz. propria; 01 - Titolo 1 ; 10 - Classif. funz.; 43 - Classif. econ.; 02 - Classif. per settori d' intervento; 20 - Classif. econ. di 2 grado).
Competenza L.20.000.000
Cassa L.20.000.000
b) variazioni in diminuzione:
Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione Spese correnti di sviluppo "
Competenza L.1.000.000.000
Cassa L.870.000.000

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 27 luglio 1982

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