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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 12
Al fine di favorire l'allestimento in aree pubbliche attrezzate per la commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 2, può concedere ai Comuni specifiche agevolazioni finanziarie.
La legge per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione provvederà a stabilire il tipo di agevolazione da concedersi ed i relativi stanziamenti.

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