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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 3
La Commissione di cui al precedente articolo 2 esprime pareri:
a) sulle domande di autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge;
b) sulle proposte di sospensione temporanea e di revoca delle autorizzazioni in base ad accertamenti eseguiti in vivaio e presso i punti di commercializzazione;
c) sulla idoneità dei centri di produzione del materiale di super elite e sui centri di produzione del materiale di base destinato alle ditte vivaistiche;
d) sulle proposte di rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria;
e) sulla costituzione dei consorzi obbligatori fra proprietari dei terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate ed insetti o altri nemici delle stesse.

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