LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34
NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982
Art. 5
I collaboratori regionali delegati a norma del precedente art. 4 effettueranno periodiche visite ai vivai anche per favorire il miglioramento e la valorizzazione della produzione fornendo l'opportuna assistenza tecnica e promozionale.
Per lo svolgimento dei loro compiti ispettivi i collaboratori regionali hanno facoltà di accedere a tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, ed a tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante, parti di piante e di sementi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie diffusibili e pericolose e, ove occorra, di curare che si provveda alla disinfezione, alla disinfestazione o comunque alle cure che si rendessero necessarie alle piante, parti di piante e sementi e ad ogni altro materiale vegetale che risulti sospetto di infezione o infestazione, oppure alla distruzione di essi, così come espressamente previsto dall'art. 4 della presente legge.
Fermo restando, ai sensi dell'art. 71, lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , la competenza dello Stato in ordine alla organizzazione del commercio con l'estero, i collaboratori regionali hanno, altresì, libero accesso a tutti gli aeroporti, autoporti, stazioni ferroviarie, tranviarie, marittime, a bordo di piroscafi e degli aerei, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie, autocarri, stive di piroscafi, contenitori ed in qualsiasi altro mezzo di trasporto per i compiti ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente.
a) procedere al prelievo di campioni di vegetali o prodotti vegetali per i necessari esami;
b) elevare verbali relativi ad infrazioni alla presente legge ed altre norme vigenti nonchè rilevare gli inconvenienti che danno luogo ai provvedimenti di cui al 3 comma dell'art. 4;
c) proporre ai competenti organi regionali la adozione degli atti di divieto di commercializzazione, nel territorio regionale, di piante, parti di piante e di semi infetti o portatori di germi di malattie.