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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1982, n. 34

NORME SUI VIVAI E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMENTI, AI FINI DELLA DIFESA FITOSANITARIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 30 luglio 1982

Art. 5
I collaboratori regionali delegati a norma del precedente art. 4 effettueranno periodiche visite ai vivai anche per favorire il miglioramento e la valorizzazione della produzione fornendo l'opportuna assistenza tecnica e promozionale.
Per lo svolgimento dei loro compiti ispettivi i collaboratori regionali hanno facoltà di accedere a tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione, ed a tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante, parti di piante e di sementi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie diffusibili e pericolose e, ove occorra, di curare che si provveda alla disinfezione, alla disinfestazione o comunque alle cure che si rendessero necessarie alle piante, parti di piante e sementi e ad ogni altro materiale vegetale che risulti sospetto di infezione o infestazione, oppure alla distruzione di essi, così come espressamente previsto dall'art. 4 della presente legge.
Fermo restando, ai sensi dell'art. 71, lett. b), del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la competenza dello Stato in ordine alla organizzazione del commercio con l'estero, i collaboratori regionali hanno, altresì, libero accesso a tutti gli aeroporti, autoporti, stazioni ferroviarie, tranviarie, marittime, a bordo di piroscafi e degli aerei, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie, autocarri, stive di piroscafi, contenitori ed in qualsiasi altro mezzo di trasporto per i compiti ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente.
Sito esternoI collaboratori regionali delegati possono inoltre:
a) procedere al prelievo di campioni di vegetali o prodotti vegetali per i necessari esami;
b) elevare verbali relativi ad infrazioni alla presente legge ed altre norme vigenti nonchè rilevare gli inconvenienti che danno luogo ai provvedimenti di cui al 3 comma dell'art. 4;
c) proporre ai competenti organi regionali la adozione degli atti di divieto di commercializzazione, nel territorio regionale, di piante, parti di piante e di semi infetti o portatori di germi di malattie.

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