LEGGE REGIONALE 03 agosto 1982, n. 37
NORME CONCERNENTI I COLLEGI DEI REVISORI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 5 agosto 1982
Art. 2
Composizione e nomina del collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno eletto dal Consiglio regionale e uno eletto dall'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale interessata.
I membri eletti debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia - Romagna, eleggibili a Consiglieri comunali ed essere esperti in materia di contabilità pubblica.
La presidenza del collegio è assunta dal componente eletto dall'Assemblea della Unità Sanitaria Locale.
Il collegio dura in carica quanto l'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale ed esercita le proprie funzioni fino alla rinnovazione.
I componenti del collegio dei revisori possono essere riconfermati.
In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che l'ha espresso.