Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 agosto 1982, n. 37

NORME CONCERNENTI I COLLEGI DEI REVISORI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 5 agosto 1982

Art. 3
Ineleggibilità e incompatibilità
Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio;
- coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale;
- coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell' amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale l'ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell'Unità Sanitaria Locale;
- i membri del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale;
- i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale;
- gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi a qualsiasi titolo svolge in modo continuativo attività retributiva presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale;
- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'Unità Sanitaria Locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. L'ufficio di revisione non può essere ricorperto in più di una Unità Sanitaria Locale.

Espandi Indice