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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 agosto 1982, n. 37

NORME CONCERNENTI I COLLEGI DEI REVISORI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 5 agosto 1982

Art. 5
Funzionamento del collegio dei revisori - Indennità
Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
I componenti del collegio dei revisori possono essere invitati a presenziare alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione.
Ai componenti il collegio dei revisori spetta unicamente un' indennità di carica annuale nella seguente misura: per il presidente pari al 70% e per gli altri membri pari al 60% di quella corrisposta ai componenti il comitato di gestione della stessa Unità Sanitaria Locale, e spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 Sito esterno.

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