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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 03 agosto 1982, n. 37

NORME CONCERNENTI I COLLEGI DEI REVISORI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 5 agosto 1982

INDICE

Art. 1 - Istituzione del collegio dei revisori
Art. 2 - Composizione e nomina del collegio dei revisori
Art. 3 - Ineleggibilità e incompatibilità
Art. 4 - Compiti del collegio dei revisori
Art. 5 Funzionamento del collegio dei revisori - Indennità
Art. 6 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del collegio dei revisori
Presso ciascuna Unità Sanitaria Locale della Regione Emilia - Romagna è istituito il collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181 Sito esterno.
Art. 2
Composizione e nomina del collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministero del Tesoro, uno eletto dal Consiglio regionale e uno eletto dall'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale interessata.
I membri eletti debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia - Romagna, eleggibili a Consiglieri comunali ed essere esperti in materia di contabilità pubblica.
La presidenza del collegio è assunta dal componente eletto dall'Assemblea della Unità Sanitaria Locale.
Il collegio dura in carica quanto l'Assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale ed esercita le proprie funzioni fino alla rinnovazione.
I componenti del collegio dei revisori possono essere riconfermati.
In caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo, il componente viene sostituito entro trenta giorni dall'organo che l'ha espresso.
Art. 3
Ineleggibilità e incompatibilità
Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio;
- coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità o incompatibilità a componente del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale;
- coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell' amministrazione dell'Unità Sanitaria Locale l'ufficio di presidente o di componente del comitato di gestione, di membro dell'ufficio di direzione, oppure coprano posti nell'istituto di credito che svolge funzioni di tesoriere dell'Unità Sanitaria Locale;
- i membri del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale;
- i dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale;
- gli amministratori, i dipendenti e, in generale, chi a qualsiasi titolo svolge in modo continuativo attività retributiva presso istituzioni sanitarie di carattere privato ubicate nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale;
- coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'Unità Sanitaria Locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. L'ufficio di revisione non può essere ricorperto in più di una Unità Sanitaria Locale.
Art. 4
Compiti del collegio dei revisori
Al collegio dei revisori dei conti spetta:
- vigilare sulla gestione finanziaria dell'Unità Sanitaria Locale;
- esaminare i conti consuntivi e redigere propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
- accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
- effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.
Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce all'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.
Il collegio dei revisori è tenuto in particolare a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e a predisporre una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo - contabile delle Unità Sanitarie Locali da trasmettere alla Giunta regionale e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.
Art. 5
Funzionamento del collegio dei revisori - Indennità
Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
I componenti del collegio dei revisori possono essere invitati a presenziare alle sedute dell'assemblea generale e del comitato di gestione.
Ai componenti il collegio dei revisori spetta unicamente un' indennità di carica annuale nella seguente misura: per il presidente pari al 70% e per gli altri membri pari al 60% di quella corrisposta ai componenti il comitato di gestione della stessa Unità Sanitaria Locale, e spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 Sito esterno.
Art. 6
Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 3 agosto 1982

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