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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 40

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GIUGNO 1980 N. 46 " PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA ".

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 3
La legge regionale 2 giugno 1980 n. 46, concernente " Provvedimenti regionali per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata ", è integrata dal seguente articolo 21.
Articolo 21
Art. 21
Copertura finanziaria
I contributi di cui al titolo I e II della presente legge trovano copertura a partire dall'esercizio 1982, nell'ambito della Sezione 4 settore 02 - Urbanistica ed Edilizia Programma 05 - " Casa ", del Bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e Bilancio Pluriennale 1982- 1985 al Cap. 32285 " Contributi in conto interessi per la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata( LR 2/ 6/ 1980 n. 46 - Titolo I).
I limiti di impegno decennali già previsti in Bilanico, hanno le seguenti decorrenze:
L.3.000.000.000 dall'esercizio finanziario 1982 all'esercizio finanziario 1991;
L.5.000.000.000 dall'esercizio finanziario 1983 all'esercizio finanziario 1992;
L.5.500.000.000 dall'esercizio finanziario 1984 all'esercizio finanziario 1993.
Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa di ciascuno dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari dal 1982 al 1993 ammontano a:
L.3.000.000.000 nel 1982
L.8.000.000.000 nel 1983
L.13.500.000.000 dal 1984 al 1991
L.10.500.000.000 nel 1992
L.5.500.000.000 nel 1993
Per l'attivazione ed il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'art. 19 della presente legge, si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1982 " Fondo di rotazione regionale per la manovra sulle aree fabbricabili " che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante lo storno di pari importo dal Fondo Globale di cui al Cap. 86500 " Fondo per fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 L.16 giugno 1979 n. 281 Sito esterno) - spese di investimento di sviluppo ", secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce n. 2 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di Bilancio cos젣ome verrà modificata dalla legge di assestamento del Bilancio per l'esercizio 1982, in corso di approvazione. Le restituzioni delle somme anticipate verranno introitate su di un apposito capitolo della parte entrata del bilancio di previsione 1982 che assumerà la seguente denominazione " Recupero dai Comuni di somme derivanti dalla gestione del fondo di Rotazione per la manovra sulle aree fabbricabili ". In corrispondenza di tali recuperi verranno disposte nuove autorizzazioni di spese sul Fondo di rotazione, con legge di Bilancio o di variazione di Bilancio.
Per la attivazione e la quantificazione dell'entità dei fondi da anticipare a società a prevalente capitale pubblico di cui al precedente art. 20 " Anticipazione dei fondi a favore di società a prevalente capitale pubblico per la costruzione di abitazione da concedere in locazione attraverso il ricorso del risparmio privato " si provvederà con un successivo provvedimento legislativo di bilancio di rifinanziamento.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale graveranno sul capitolo di spesa 89325 " Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria di cui all'art. 11 della LR 2 giugno 1980 n. 46 sui mutui contratti per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata " del Bilancio 1982 dotato di uno stanziamento di L.200.000.000.
Le somme che la Regione è tenuta a recuperare successivamente all'assunzione di oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria concessa a norma del presente articolo, saranno introitate sul capitolo della parte entrata 04610 " Rimborsi, contributi, proventi diversi ".

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