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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 40

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GIUGNO 1980 N. 46 " PROVVEDIMENTI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA E CONVENZIONATA - AGEVOLATA ".

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 2
La legge regionale 2 giugno 1980 n. 46, concernente " Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata - agevolata ", è integrata dal seguente articolo 20.
Articolo 20
Art. 20
Anticipazioni di fondi a favore di Società a prevalente capitale pubblico per la costruzione di abitazioni da concedere in locazione attraverso il ricorso del risparmio privato.
Al fine di favorire l'afflusso spontaneo del risparmio privato verso iniziative condotte dai Comuni volte all' incremento del patrimonio di unità immobiliari residenziali da concedere in locazione, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere anticipazioni di fondi per la durata massima di due anni, a favore di Società a prevalente partecipazione pubblica, volte a consentire l'acquisto ed il riacquisto di certificati immobiliari emessi da Società con partecipazione dei Comuni interessati, statutariamente tenute alla costruzione di abitazioni da concedere in locazione alle condizioni stabilite da apposite convenzioni fra Societè e Comune competente per territorio, in attesa della definitiva collocazione dei certificati stessi presso i risparmiatori privati.
Il Consiglio regionale stabilirà le modalità degli interventi ed i tempi del recupero dei fondi anticipati.

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