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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 43

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A CONSORZI DI COOPERATIVE DI PESCATORI PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI OPERE, DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE, LA LAVORAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 1
Ai consorzi di cooperative di pescatori che hanno realizzato iniziative di cui alla legge regionale n. 3 del 14 febbraio 1979 e che hanno ottenuto contributi in conto capitale o mutui agevolati per un importo non superiore al 50% del costo delle iniziative stesse, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può concedere contributi annui costanti nella misura del 10% sull'ammontare della restante spesa per un periodo non superiore ai venti anni. In ogni caso, l'importo da ammettere a contributo non può essere superiore al mutuo concesso dall'istituto di credito.

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