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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 43

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A CONSORZI DI COOPERATIVE DI PESCATORI PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI OPERE, DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE, LA LAVORAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Art. 2
La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo sarà erogato direttamente agli istituti di credito mutuanti, previa presentazione da parte dei consorzi della documentazione probatoria ed accertamento sulla realizzazione dell'opera.
L'erogazione del contributo è altresì subordinata all' aumento del capitale sociale nella misura del 30% della somma ammessa a mutuo.

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