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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 43

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A CONSORZI DI COOPERATIVE DI PESCATORI PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI OPERE, DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE, LA LAVORAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 2 settembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai consorzi di cooperative di pescatori che hanno realizzato iniziative di cui alla legge regionale n. 3 del 14 febbraio 1979 e che hanno ottenuto contributi in conto capitale o mutui agevolati per un importo non superiore al 50% del costo delle iniziative stesse, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può concedere contributi annui costanti nella misura del 10% sull'ammontare della restante spesa per un periodo non superiore ai venti anni. In ogni caso, l'importo da ammettere a contributo non può essere superiore al mutuo concesso dall'istituto di credito.
Art. 2
La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il contributo sarà erogato direttamente agli istituti di credito mutuanti, previa presentazione da parte dei consorzi della documentazione probatoria ed accertamento sulla realizzazione dell'opera.
L'erogazione del contributo è altresì subordinata all' aumento del capitale sociale nella misura del 30% della somma ammessa a mutuo.
Art. 3
Ai fini della attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare un limite d' impegno ventennale di lire 170.000.000 a partire dall'esercizio 1983, utilizzando a tal fine una quota delle somme previste sul capitolo 85100 " Fondo di riserva per le spese obbligatorie " nell'apposito Programma 01 - Fondi di Riserva - Settore 01 della Sezione 7a - " Oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1982- 1985.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 30 agosto 1982

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