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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/05/1984

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 43

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI A CONSORZI DI COOPERATIVE DI PESCATORI PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E ACQUISTO DI OPERE, DI ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA CONSERVAZIONE, LA LAVORAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATA ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 maggio 1984 n. 25

Il consiglio regionale ha approvato
Il commissario del governo ha posto il visto
Il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1 (1)

(aggiunto comma 2 da art. 25 L.R. 28 maggio 1984 n. 25)

Ai consorzi di cooperative di pescatori che hanno realizzato iniziative di cui alla legge regionale n. 3 del 14 febbraio 1979 e che hanno ottenuto contributi in conto capitale o mutui agevolati per un importo non superiore al 50% del costo delle iniziative stesse, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, può concedere contributi annui costanti nella misura del 10% sull'ammontare della restante spesa per un periodo non superiore ai venti anni. In ogni caso, l'importo da ammettere a contributo non può essere superiore al mutuo concesso dall'istituto di credito.
I contributi di cui al 1o comma del presente articolo possono essere concessi anche a cooperative e consorzi di pescatori che hanno realizzato iniziative di cui all'art. 2, lett. c) della Legge regionale 14 febbraio 1979 n. 3. I contributi di cui sopra possono essere concessi nella misura massima del 10% per un periodo non superiore ai 20 anni.
Art. 2

(sostituito comma 1 da art. 25 L.R. 28 maggio 1984 n. 25)

Le domande del contributo debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 30/9/1984.
Il contributo sarà erogato direttamente agli istituti di credito mutuanti, previa presentazione da parte dei consorzi della documentazione probatoria ed accertamento sulla realizzazione dell'opera.
L'erogazione del contributo è altresì subordinata all'aumento del capitale sociale nella misura del 30% della somma ammessa a mutuo.
Art. 3
Ai fini della attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare un limite d'impegno ventennale di lire 170.000.000 a partire dall'esercizio 1983, utilizzando a tal fine una quota delle somme previste sul capitolo 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" nell'apposito Programma 01 - Fondi di Riserva - Settore 01 della Sezione 7ª - "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1982-1985.

Note del Redattore:

Si riporta il testo dell'articolo unico della L.R. 28 dicembre 1982 n. 63, contenente l'interpretazione autentica del presente articolo:

"Articolo unico

Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 43, devono essere interpretate nel senso che i contributi da esse previsti possono essere concessi per le iniziative stabilite dalla legge regionale 14 febbraio 1979 n.3, e ove ricorrano i requisiti di ammissibilità di cui alla stessa legge, quali che siano gli enti e gli organismi erogatori di contributi originari, purché questi non superino, anche in cumulo fra di loro, il 50% complessivo del costo dell'iniziativa."

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