Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1982, n. 50

DEROGA AL PENULTIMO COMMA DELL' ART. 5 DELLA LR N. 34/ 1979 " DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO".

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 138 del 24 novembre 1982

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
In deroga all'articolo 5, penultimo comma, della legge regionale 22 ottobre 1979 n. 34, la graduatoria del concorso pubblico a posti del II livello retributivo ancora efficace all'entrata in vigore della presente legge, resta valida per due anni dalla data della sua approvazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 22 novembre 1982

Espandi Indice