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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 11
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a Consiglieri regionali o a componenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali della regione.
La Giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle Unità Sanitarie Locali, da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonchè ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori, secondo le disposizioni impartite dal Presidente della commissione.
La Giunta regionale può individuare le Unità Sanitarie Locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unità Sanitarie Locali sono a carico della Regione.
Gli atti relativi alla nomina delle commissioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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