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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Art. 17
Utilizzazione della graduatoria
Entro un anno dalla approvazione della graduatoria, le Unità Sanitarie Locali possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinucnia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla data di nomina delle commissioni esaminatrici, esclusi quelli individuati ai sensi del precedente articolo 2 e quelli di nuova istituzione.
Il Presidente della Giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo articolo 23, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle Unità Sanitarie Locali in cui risultino posti da ricoprire.

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