LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59
NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 , IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982
Art. 18
Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate
Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con Unità Sanitarie Locali della regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1978, n. 761 .
La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo articolo 24 deve essere corredata:
a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonchè l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma:
b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.
Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista la riserva di posti di cui al presente articolo anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.