LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59
NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 , IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982
Art. 38
Trasferimento di collaboratori regionali comandati
I collaboratori regionali di ruolo che prestino servizio in posizione di comando presso Unità Sanitarie Locali possono esservi trasferiti decorso almeno un anno dal comando, a condizione che esista la disponibilità di posti di organico corrispondenti alla qualifica di ruolo rivestita.
Ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali si applicano le disposizioni e le tabelle di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 .
Il provvedimento di trasferimento e di contestuale iscrizione nei ruoli nominaivi regionali è adottato dalla Giunta regionale con il consenso del collaboratore e previa intesa con l'Unità Sanitaria Locale interessata.
L'inquadramento nei ruoli nominativi regionali decorre dalla data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dal ruolo regionale.