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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1982, n. 59

NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 1979, N. 761 Sito esterno, IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E DI DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 21 dicembre 1982

Titolo I
CONCORSI DI ASSUNZIONE
Art. 2
Attivazione delle procedure concorsuali
Le Unità Sanitarie Locali, con deliberazione del Comitato di gestione, presentano annualmente alla Giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:
a) del 1 gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno:
- ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;
- ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
- ruolo tecnico: tabelle A, B, C;
- ruolo amministrativo: tabella A;
b) del 1 luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
- ruolo sanitario: tabelle H, L, M, e, limitatamente al quadro primo, tabelle I e N;
- ruolo tecnico: tabelle D, E;
- ruolo amministrativo: tabella B.
Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi indicati al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, entro sei mesi dalle date del 28 febbraio e del 31 agosto di cui al primo comma del successivo articolo 3.
Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla Giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
Le richieste di indizione di concorsi per la assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'articolo 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
I posti di cui al primo e secondo comma per i quali il Comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'articolo 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Art. 3
Indizione dei concorsi
La Giunta regionale, sulla base delle richieste delle Unità Sanitarie Locali, indice i concorsi nella prima seduta successiva al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo.
I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli sistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.
Ai fini di cui al precedente comma la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui deve riferirsi il concorso, nel rispetto delle norme del decreto ministeriale e del decreto presidenziale previsto dall'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Art. 4
Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente
Le Unità Sanitarie Locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, hanno facoltà di chiedere alla Giunta regionale, in deroga ai termini previsti dal precedente art. 2, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente articolo 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.
La Giunta regionale, qualora riconosca la sussitenza delle esigenze di carattere urgente, indice il concorso semprechè i posti vacanti non possano essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.
Art. 5
Diffusione dei bandi
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno e del decreto ministeriale, sulla base di disposizioni della Giunta regionale.
Art. 6
Domande di ammissione
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.
Le domande devono essere accompagnate dalla indicazione delle Unità Sanitarie Locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio.
L'indicazione può comprendere una o più o tutte le Unità Sanitarie Locali, elencate in ordine preferenziale.
Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un' assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.
Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.
Art. 7
Registrazione delle domande
Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di registrazione delle domande.
Scaduto il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protcollo.
Nel protocollo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.
Art. 8
Ammissione dei concorrenti
L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine.
Ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.
Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.
In caso di assunzione nella diversa area funzionale, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.
Art. 9
Commissione di sorteggio
La giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale, designa il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopra citato articolo 7.
Art. 10
Procedura per il sorteggio
Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo modalità e procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.
Le operazioni di sorteggio vengono ripetute a data predeterminata nella deliberazione di Giunta di cui all' articolo precedente per la sostituzione, nelle stesse forme, dei sorteggiati che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato all'incarico ovvero per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice.
Delle operazioni di sorteggio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale, nonchè per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, dello stesso decreto.
Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.
Art. 11
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Giunta regionale.
Il Presidente della Giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a Consiglieri regionali o a componenti dei Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali della regione.
La Giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle Unità Sanitarie Locali, da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonchè ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori, secondo le disposizioni impartite dal Presidente della commissione.
La Giunta regionale può individuare le Unità Sanitarie Locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unità Sanitarie Locali sono a carico della Regione.
Gli atti relativi alla nomina delle commissioni sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
Comitati di vigilanza
I comitati di vigilanza di cui all'articolo 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle Unità Sanitarie Locali.
Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, terzo comma.
Art. 13
Calendario e sede degli esami
Il bando di concorso può prevedere che la notifica ai candidati della sede e del calendario delle prove d' esame, scritte o pratiche, sia effettuata mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 14
Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori
Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il Presidente trasmette alla Giunta regionale i verbali e ogni altro atto del concorso.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.
La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 15
Posti conferibili
Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:
a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno;
b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice, si siano resi vacanti e dei quali l'Unità Sanitaria Locale abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente articolo 2;
d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, semprechè l'Unità Sanitaria Locale ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.
I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Unità Sanitarie Locali, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.
Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna Unità Sanitaria Locale, ai vincitori del concorso.
Art. 16
Assegnazione dei vincitori
Il Presidente della Giunta regionale, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, dispone l'assegnazione dei vincitori alle Unità Sanitarie Locali.
Art. 17
Utilizzazione della graduatoria
Entro un anno dalla approvazione della graduatoria, le Unità Sanitarie Locali possono chiedere al Presidente della Giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinucnia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla data di nomina delle commissioni esaminatrici, esclusi quelli individuati ai sensi del precedente articolo 2 e quelli di nuova istituzione.
Il Presidente della Giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo articolo 23, il trasferimento degli aventi titolo, assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle Unità Sanitarie Locali in cui risultino posti da ricoprire.
Art. 18
Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate
Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno con Unità Sanitarie Locali della regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1978, n. 761 Sito esterno.
Sito esterno Sito esternoLa domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo articolo 24 deve essere corredata:
a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonchè l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma:
b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.
Con deliberazione della Giunta regionale può essere prevista la riserva di posti di cui al presente articolo anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.
Art. 19
Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.
Il Comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonchè dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
Art. 20
Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali
Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'articolo 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno, formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente articolo 15, lettera c), nonchè di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.
In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad Unità Sanitarie Locali che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.
I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.
L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.

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