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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 1983

Art. 2
Hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative ed i consorzi - fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione ed appartenenti ad una o più delle categorie indicate all'articolo 1, regolati da uno statuto che stabilisca, tra l'altro, che alla Giunta regionale vengano comunicati, in caso di liquidazione della cooperativa o del consorzio, i motivi e le cause dello scioglimento, e ad essa venga attribuita la facoltà di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili - ove ne sia ammessa la restituzione - in misura non superiore all'importo versato; non dovranno essere previste, comunque, la restituzione di contributi ed erogazioni a fondo perduto.
Lo statuto delle cooperative di garanzia e dei consorzi - fidi deve, inoltre, prevedere l'attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di nominare un componente del collegio sindacale.
Per i consorzi di garanzia di secondo grado lo statuto deve prevedere, oltre alla nomina di un rappresentante della Giunta regionale nel collegio sindacale, la designazione di due rappresentanti della Regione nel consiglio direttivo, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno.
Possono presentare domanda di contributo anche cooperative e consorzi di primo e secondo grado il cui statuto non sia conforme, in tutto o in parte, ai requisiti di cui alla presente legge, purchè lo statuto stesso venga adeguato entro sei mesi dall' adozione della deliberazione che concede il contributo, pena decadenza dello stesso.

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