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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 1983

Art. 3
Il contributo concesso dalla Regione non può superare la quota di capitale sociale versato dai soci o la quota di fondo consortile costituito dai soci stessi.
Alle cooperative di garanzia o consorzi - fidi già ammessi a contributo regionale può essere corrisposto un ulteriore contributo pari all'importo delle quote di capitale sociale versate dai nuovi soci ovvero corrispondente a quote sociali multiple, ma comunque non superiore alla differenza fra il capitale sociale versato dai soci preso a base per la concessione del precedente contributo ed il capitale sociale risultante versato dai soci alla data di presentazione della nuova domanda.
I contributi concessi a consorzi di secondo grado sono rapportati alla somma dei capitali sociali o dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o dei consorzi - fidi aderenti: il loro importo non può essere superiore al 30% di tale somma e, successivamente, del 50% dell'incremento annuo.
Alle cooperative di garanzia ed ai consorzi - fidi nonchè ai consorzi di secondo grado possono inoltre essere concessi annualmente contributi diretti ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Detti contributi non potranno essere superiori all'1% del volume dei finanziamenti assistiti da garanzie nel corso dell'esercizio precedente.

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