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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 1983

Art. 4
Le domande per la concessione del contributo ordinario devono essere inviate, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o concorzio - fidi e sui suoi programmi d' intervento;
b) copia dello statuto in vigore;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.
Le domande presentate da consorzi di secondo grado devono essere corredate, oltre che da copia dello statuto in vigore e da copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, anche da una relazione tecnica che illustri l'attività svolta ed i programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell' attività delle forme associative aderenti.

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