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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 1983

Art. 5
La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi.
La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L'erogazione dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi - fidi è disposta in conformità con quanto previsto dal piano annuale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, se delegato.

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