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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 1983

Art. 6
I rappresentanti della Regione nei collegi sindacali, nominati ai sensi dell'art. 2, presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, al competente Assessore regionale una relazione illustrativa dell' attività svolta, con particolare riferimento alla destinazione delle risorse mobilitate con il contributo regionale.
Analoga relazione viene presentata dai rappresentanti della Regione nei consigli direttivi dei consorzi di secondo grado alla competente Commissione consiliare.

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