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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 1983

Art. 8
Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge e ammontanti a L.500.000.000 per il triennio 1983- 1985, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del bilancio pluriennale 1982- 1985, nella sezione 3a " Attività produttive", settore 04 - " Turismo e Commercio", programma 03 " Commercio e Mercati" e con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.
Per gli esercizi successivi al 1983 sarà la legge di bilancio a stabilire l'ammontare della quota annua da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte, sull' ammontare complessivo di L.500.000.000 dell'autorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dal 1 comma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 17 gennaio 1983

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