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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1983, n. 3

INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI - FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI E TURISTICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 19 gennaio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna concorre alla promozione e allo sviluppo delle cooperative di garanzia e consorzi - fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o ambulante, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale e turistico al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari destinati all'acquisizione, in qualsiasi forma, al rinnovo ed alla trasformazione dei locali e delle attrezzature adibite o da adibire all'attività commerciale nonchè all'incremento ed al miglioramento della struttura ricettiva e turistica sia alberghiera che extra - alberghiera, mediante la concessione di contributi in conto quote sociali o consortili e di altri contributi finalizzati ad ampliare le disponibilità del fondo di garanzia.
Il contributo è corrisposto alle cooperative di garanzia o consorzi -fidi costituiti con almeno 50 soci e che abbiano svolto la propria attività fidejussoria nell'esercizio precedente.
I contributi sopra indicati sono inoltre estesi ai consorzi di secondo grado costituiti da almeno 6 cooperative di garanzia o consorzi - fidi di operatori commerciali e turistici ed operanti nell'ambito del territorio regionale.
Art. 2
Hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative ed i consorzi - fidi, aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della regione ed appartenenti ad una o più delle categorie indicate all'articolo 1, regolati da uno statuto che stabilisca, tra l'altro, che alla Giunta regionale vengano comunicati, in caso di liquidazione della cooperativa o del consorzio, i motivi e le cause dello scioglimento, e ad essa venga attribuita la facoltà di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili - ove ne sia ammessa la restituzione - in misura non superiore all'importo versato; non dovranno essere previste, comunque, la restituzione di contributi ed erogazioni a fondo perduto.
Lo statuto delle cooperative di garanzia e dei consorzi - fidi deve, inoltre, prevedere l'attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di nominare un componente del collegio sindacale.
Per i consorzi di garanzia di secondo grado lo statuto deve prevedere, oltre alla nomina di un rappresentante della Giunta regionale nel collegio sindacale, la designazione di due rappresentanti della Regione nel consiglio direttivo, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno.
Possono presentare domanda di contributo anche cooperative e consorzi di primo e secondo grado il cui statuto non sia conforme, in tutto o in parte, ai requisiti di cui alla presente legge, purchè lo statuto stesso venga adeguato entro sei mesi dall' adozione della deliberazione che concede il contributo, pena decadenza dello stesso.
Art. 3
Il contributo concesso dalla Regione non può superare la quota di capitale sociale versato dai soci o la quota di fondo consortile costituito dai soci stessi.
Alle cooperative di garanzia o consorzi - fidi già ammessi a contributo regionale può essere corrisposto un ulteriore contributo pari all'importo delle quote di capitale sociale versate dai nuovi soci ovvero corrispondente a quote sociali multiple, ma comunque non superiore alla differenza fra il capitale sociale versato dai soci preso a base per la concessione del precedente contributo ed il capitale sociale risultante versato dai soci alla data di presentazione della nuova domanda.
I contributi concessi a consorzi di secondo grado sono rapportati alla somma dei capitali sociali o dei fondi consortili versati dai soci delle cooperative di garanzia o dei consorzi - fidi aderenti: il loro importo non può essere superiore al 30% di tale somma e, successivamente, del 50% dell'incremento annuo.
Alle cooperative di garanzia ed ai consorzi - fidi nonchè ai consorzi di secondo grado possono inoltre essere concessi annualmente contributi diretti ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Detti contributi non potranno essere superiori all'1% del volume dei finanziamenti assistiti da garanzie nel corso dell'esercizio precedente.
Art. 4
Le domande per la concessione del contributo ordinario devono essere inviate, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o concorzio - fidi e sui suoi programmi d' intervento;
b) copia dello statuto in vigore;
c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.
Le domande presentate da consorzi di secondo grado devono essere corredate, oltre che da copia dello statuto in vigore e da copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, anche da una relazione tecnica che illustri l'attività svolta ed i programmi di intervento predisposti per il coordinamento ed il sostegno dell' attività delle forme associative aderenti.
Art. 5
La Giunta regionale approva, sentita la competente Commissione consiliare, il piano annuale di ripartizione e di concessione dei contributi.
La deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L'erogazione dei contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi - fidi è disposta in conformità con quanto previsto dal piano annuale con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore competente, se delegato.
Art. 6
I rappresentanti della Regione nei collegi sindacali, nominati ai sensi dell'art. 2, presentano, entro il 30 giugno di ogni anno, al competente Assessore regionale una relazione illustrativa dell' attività svolta, con particolare riferimento alla destinazione delle risorse mobilitate con il contributo regionale.
Analoga relazione viene presentata dai rappresentanti della Regione nei consigli direttivi dei consorzi di secondo grado alla competente Commissione consiliare.
Art. 7
La presente legge sostituisce ed assorbe gli interventi a favore delle cooperative di garanzia tra esercenti il commercio al dettaglio previsti dalla legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, modificata con legge regionale 29 agosto 1974, n. 47.
Art. 8
Agli oneri relativi all'attuazione della presente legge e ammontanti a L.500.000.000 per il triennio 1983- 1985, la Regione Emilia - Romagna fa fronte con i fondi allocati nell'ambito del bilancio pluriennale 1982- 1985, nella sezione 3a " Attività produttive", settore 04 - " Turismo e Commercio", programma 03 " Commercio e Mercati" e con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983, che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.
Per gli esercizi successivi al 1983 sarà la legge di bilancio a stabilire l'ammontare della quota annua da stanziare, tenuto conto della scadenza prevedibile delle obbligazioni assunte, sull' ammontare complessivo di L.500.000.000 dell'autorizzazione pluriennale di spesa, a norma di quanto disposto dal 1 comma dell'art. 12 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 17 gennaio 1983

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 17 gennaio 1983

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