Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981, N. 42, RECANTE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 21 gennaio 1983

Art. 1
Nella tabella " A" allegata alla Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42, e relativo riepilogo dei requisiti obbligati, alla voce " 2.04", le relative sottovoci
" 2.041"
e
" 2.042"
sono sostituite come segue:
"voce 2.041 - uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un bagno comune completo su ogni piano in cui vi siano camere prive di bagno privato (3) (4) (5)."
" voce 2.042 - uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un bagno comune completo su ogni piano in cui vi siano camere prive di bagno privato (1) (2)."

Note del Redattore:

La presente legge è di pura modifica della L.R. 30 novembre 1981 n. 42 . Al riguardo si specifica che dal 18/09/07 risulta abrogata la L.R. 30 novembre 1981 n. 42 a seguito della pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta n. 916/07 (ex art. 46, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004 n. 16)

Espandi Indice