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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981, N. 42, RECANTE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 21 gennaio 1983

Art. 3
Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede d' ufficio alla revisione della classifica che sia stata assegnata alle aziende alberghiere soltanto in funzione della mancanza congiunta o disgiunta dei requisiti obbligati di cui alle voci " 2.04" e " 2.06", in relazione alle modifiche introdotte con i precedenti articoli 1 e 2.

Note del Redattore:

La presente legge è di pura modifica della L.R. 30 novembre 1981 n. 42 . Al riguardo si specifica che dal 18/09/07 risulta abrogata la L.R. 30 novembre 1981 n. 42 a seguito della pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta n. 916/07 (ex art. 46, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004 n. 16)

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