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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1983, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1981, N. 42, RECANTE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 21 gennaio 1983

Art. 4
Norma transitoria
Fino al 31 dicembre 1983 le aziende alberghiere della regione possono mantenere la precedente denominazione e relativo segno distintivo corrispondenti alla classifica per categorie posseduta al 31 dicembre 1982.
Gli obblighi di cui all'art. 3, commi secondo e terzo, della Legge regionale 30 novembre 1981 n. 42, decorrono dall'1 gennaio 1984.

Note del Redattore:

La presente legge è di pura modifica della L.R. 30 novembre 1981 n. 42 . Al riguardo si specifica che dal 18/09/07 risulta abrogata la L.R. 30 novembre 1981 n. 42 a seguito della pubblicazione sul BUR della delibera di Giunta n. 916/07 (ex art. 46, comma 1 della L.R. 16 luglio 2004 n. 16)

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