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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Art. 2
Recapito degli scarichi
Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori indicati nella lettera
a) dell'art. 1 con esclusione delle acque sotterranee, nonchè:
- negli strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione ed alla utilizzazione degli elementi fertilizzanti;
- e, quanto al sottosuolo, limitatamente alle unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed economicamente valide nonchè alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Gli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori di cui al comma precedente, con esclusione delle unità geologiche profonde.

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