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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Art. 27
Caratteristica dei veicoli
Il trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti produttivi e civili di classe B e C deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti ed emissioni durante il trasporto.
Fatta salva la deroga prevista al 7 comma del precedente art. 20, i veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonchè l'indicazione del tipo di carico.

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