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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Art. 28
Autorizzazione, documenti ed avviso all'autorità di controllo
I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all'art. 27 debbono in ogni caso essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 10.
I medesimi titolari, all'atto dell'affidamento del trasporto, sono tenuti ad emettere su apposito modulo, predisposto dalla Regione, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonchè il nominativo ed il recapito del destinatario.
Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.
Se il trasporto ha origine in località sita al di fuori dei confini del territorio regionale, il trasportatore deve darne comunicazione all'autorità comunale territorialmente competente con la indicazione del destinatario del carico.

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