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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Art. 29
Cautele per il carico ed il trasporto
Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico - sanitari e/ o ambientali.
In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, di fuoriuscita accidentale, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonchè il Sindaco, quale autorità sanitaria locale.
La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell' ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

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