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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Art. 30
Centri di trattamento come insediamenti produttivi
I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento dei prodotti di cui all'art. 27, sono considerati, ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e, come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei documenti di cui all'art. 28, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro predisposto e fornito dalla autorità di controllo, in cui dovranno essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonchè le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti.

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