LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983
Art. 30
Centri di trattamento come insediamenti produttivi
I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento dei prodotti di cui all'art. 27, sono considerati, ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e, come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei documenti di cui all'art. 28, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro predisposto e fornito dalla autorità di controllo, in cui dovranno essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonchè le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti.