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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Titolo I
GENERALITA'
Art. 1
Oggetto della legge
Con riferimento agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi civili di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonchè sul suolo e nel sottosuolo, provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) dell'art. 1- quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 Sito esterno e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo;
b) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14 comma secondo della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno, tenuto conto, anche con riferimento alla lett. a), delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissati dalle Tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque;
c) la regolamentazione dell'attività di trasporto dei liquami ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi.
Art. 2
Recapito degli scarichi
Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori indicati nella lettera
a) dell'art. 1 con esclusione delle acque sotterranee, nonchè:
- negli strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione ed alla utilizzazione degli elementi fertilizzanti;
- e, quanto al sottosuolo, limitatamente alle unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed economicamente valide nonchè alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Gli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori di cui al comma precedente, con esclusione delle unità geologiche profonde.

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