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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
Classificazione degli scarichi civili
Agli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alla lett. a) dell'art. 1 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6.
Art. 4
Classe A
Nella classe A sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un' area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa.
Rientrano nella stessa classe:
- gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/ o alla silvicontura;
- gli insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
Agli effetti del precedente comma, ultima parte, si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella Tabella I allegata alla presente legge. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
Art. 5
Classe B
Nella classe B sono compresi:
- gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonchè i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.
Art. 6
Classe C
Nella classe C sono comprese le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:
- imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- imprese dedite ad allevamento avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/ 3 dall'attività di coltivazione del fondo.
Art. 7
Insediamento nuovo ed esistente: definizione
Agli effetti della introdotta disciplina si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico ovvero che abbiano ottenuto la concessione edilizia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
Modificazioni dell'insediamento
Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno sostitutiva dell'art. 10 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, i titolari degli insediamenti civili soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi relativi, una nuova autorizzazione all'autorità comunale competente.
A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento civile nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.
Art. 9
Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi.
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature, sono tenuti a denunciare la loro posizione, ai sensi dell'art. 15, comma primo della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti e comunque entro sei mesi per gli insediamenti delle classi B e C, ed entro nove mesi per quelli della classe A, dall'entrata in vigore della presente legge.
La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto e dalla indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare. Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonchè, ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti ed alle prescrizioni della presente legge ed il relativo costo delle opere.
L'autorità comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l' autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico - sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. E' fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.
Gli insediamenti esistenti adibiti esclusivamente ad abitazione ed aventi un numero di vani non superiore a 50, nonchè le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/ o alla silvicoltura sono tenuti unicamente alla presentazione della denuncia di cui al secondo comma.
Art. 10
Controlli ed autorizzazioni comunali
L'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a varificare l'effettiva natura dell' insediamento ai sensi dell'art. 1- quater della Legge 8 ottobre 1976, n. 690 Sito esterno e della delibera del Comitato Interministeriale dell' 8 maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell' insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per i recapiti di cui agli articoli 1 - lett a), e 2, fatta salva, per le unità geologiche profonde, la competenza della Regione.
Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall' autorità competente un' autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge.
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione " ope legis" o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.
In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente è tenuta a revocare l' autorizzazione allo scarico.

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